Ordinanza n. 146 del 1990

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ORDINANZA N.146

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA,Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1989 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Celani Giovanna ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 20 giugno 1988 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Sardegna-sul ricorso proposto da Cinti Giovanni ed altra, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che la Corte dei conti, con ordinanze 20 giugno 1988 (R.O. n. 588 del 1989) e 27 febbraio 1989 (R.O. n. 538 del 1989), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, nella parte in cui dispone che al personale avente diritto all'indennità integrativa speciale, a partire dall'entrata in vigore di detto decreto, ove presenti domanda di pensionamento anticipato, la misura dell'indennità, da corrispondersi in aggiunta alla pensione, deve essere determinata in ragione di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 531 del 1988 ha già dichiarato la questione non fondata in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione ed, in seguito, l'ha dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 273 del 1989;

che i profili nuovi sollevati attengono alla dedotta violazione degli artt.3 e 97 della Costituzione, in quanto: a) non sarebbe equo nè razionale permettere il pensionamento anticipato a domanda, ma ridurre l'indennità integrativa in proporzione degli anni di servizio; b) i dipendenti destituiti, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, avrebbero goduto, a differenza di quelli dimissionari, di un più favorevole trattamento;

che la questione, anche sotto tali profili, appare manifestamente infondata, essendo logica e aderente al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, come già enunciato nella sentenza n. 531 del 1988, la riduzione dell'indennità integrativa, in caso di pensionamento anticipato per dimissioni, in proporzione degli anni di servizio prestato e nessun rilievo potendo avere, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, la circostanza che il legislatore solo con il decreto-legge, n.594 del 1985 (e poi con il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, conv. nella legge 18 aprile 1986, n. 120), abbia esteso il trattamento previsto dalla norma impugnata ai dipendenti destituiti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n.79, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26/03/90.